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Ordinanza — n. 10097/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and procedural violations in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10097/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged grounds explicitly waived by the parties in their settlement agreement. The appellant argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the formation of will and evidence, but these were precluded by the prior consent to the appellate settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against settlement agreements are limited to unwaived procedural defects; claims regarding waived grounds or substantive penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement waiver appellate conciliation procedural defects court costs and fine concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione cause di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso e' stato proposto in relazione all'art. 129 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il motivo di ricorso e' stato proposto in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATO LUIGI nato a NAPOLI il 29/03/1983 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI@ato avviso alle partii: udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto Donato Luigi, è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso e' stato proposto in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e oltre che apparire inerente a tema rinunziato a fronte dell'accordo tra le parti raggiunto, non solo è proposto in ogni caso in maniera del tutto generica ma si scontra, altresì' e comunque, con una motivazione che al di là del perimetro motivazionale impostole con il concordato, dà ampiamente conto del quadro probatorio a carico in termini di responsabilità.

Esso è quindi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaì. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estenso