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Ordinanza — n. 10096/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for building code abuse prescription term calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10096/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Iavazzi inadmissible due to procedural violations regarding the calculation of the prescription term for a building code abuse. The appellant argued for a fragmented re-evaluation of collected data, while the court upheld a mandatory unitary assessment of the abuse. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on grounds of legal violation or inadequate reasoning is inadmissible if the lower court performed a necessary unitary evaluation of the building code abuse and correctly determined the prescription term, rejecting a fragmented re-evaluation contrary to prevailing principles.

Parole chiave

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building code abuse prescription term calculation unitary evaluation inadmissible appeal procedural violation diritto alla riparazione dell'opera spese di ristrutturazione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 166 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVAZZI RAFFAELE nato a NAPOLI il 24/06/1980 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Iavazzi Raffaele in ordine a vizi di violazione di legge e di motivazione è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una doverosa valutazione unitaria dell'abuso edilizio e una conseguentemente corretta determinazione del termine di decorrenza della prescrizione, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti operata in chiave frammentaria e contraria ai principi in materia vigente. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Con igliere estensore .