Italian court dismisses appeal claiming invalid notification due to domicile election in unrelated criminal proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by De Feo Antonio inadmissible regarding the alleged failure to notify the appeal decree at his elected domicile. Although the appellant argued that a domicile election made during a different criminal proceeding should not be valid for this separate case, the court affirmed the established principle that such elections are effective only within the specific proceeding where they were made. Consequently, the notification was deemed valid, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: A domicile election or declaration made by an accused in one criminal proceeding is valid and effective solely within that specific proceeding and produces no legal effect in other unrelated proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FEO ANTONIO nato a AVELLINO il 29/08/1967 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Lette le conclusioni presentate nell'interesse di De Feo Antonio; Rilevato che il ricorso proposto da De Feo Antonio quanto al motivo dedotto, per violazione di legge processuale, è inammissibile: si lamenta la mancata notifica del decreto di citazione in appello presso un domicilio eletto dal ricorrente in via vallone dei lupi n. 7/A - Avellino - all'atto della sua scarcerazione rispetto ad un procedimento diverso da quello attuale nonostante il noto principio per cui in tema di notificazioni all'imputato l'elezione o la dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento penale nel quale sono state effettuate mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti (cfr. sez. 2 n. 37479 del 14.05.2019 rv. 277041 - 02;
Cass. Pen. sez. 5 n. 28691 del 13.6.2013 rv. 256533 - 01). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18.10.2024