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Ordinanza — n. 9881/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible censure regarding sentencing agreement requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds proposed constituted impermissible censure. The lower court had issued a sentence based on a plea agreement, which exempts the prosecution from the burden of proof and requires a specific, concise description of facts and legal qualification. The court found the appealed judgment compliant with these statutory requirements and constitutional limits, rendering the censure unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost.: In proceedings where the penalty is imposed upon the request of the parties, the agreement relieves the prosecution of the burden of proof and mandates that the judgment be sufficiently motivated with a brief description of the facts, the affirmation of the correct legal qualification, and a reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure to exclude any of the hypotheses provided therein.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea agreement sentencing burden of proof exemption improper censure judicial motivation requirements ricusazione del pubblico ministero facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
perì.); esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
perì.); esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI SALVATORE nato a NAPOLI il 20/04/1997 avverso la sentenza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; /..7&--17 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; DE PLANO: 444 C.P.P. R.G. 33634-2024 Di Giovanni Salvatore Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. perì.); esaminato il motivo di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824); che a tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis