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Ordinanza — n. 9879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's refutation of generic mitigation and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Morabito's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morabito argued for generic mitigating circumstances under Article 131 bis of the Penal Code and contested the recidivism finding, but the Court of Appeal had already thoroughly refuted these claims by highlighting the consistency of his conduct and lack of positive evidence. The Court ruled that since the lower court's reasoning adequately addressed the arguments regarding increased danger and prior offenses, the appeal merely reproduced these already-confuted criticisms without new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately refuted by the Court of Appeal, which has correctly assessed the consistency of the defendant's conduct and the absence of positive elements for generic mitigation.

Parole chiave

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generic mitigation circumstances recidivism assessment inadmissible appeal repetition of arguments Article 131 bis penal code Court of Cassation procedure procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; LY1, visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Morabito Giovanni; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso con cui si rivolgono censure all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva costituiscono riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la consistenza della condotta, reiterata nel corso della stessa giornata, l'assenza di elementi positivi (anche rapportati alla genericità del motivo con cui si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e la pluralità di gravi e reiterati precedenti significativi della aumentata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/