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Ordinanza — n. 9876/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, rejecting claims regarding sentencing calculation and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9876/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of concrete elements for sentencing mitigation. The appellant argued flaws in the penalty calculation, but the court found the lower court's reasoning on the severity of insults and the appellant's prior record to be legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to provide concrete elements capable of being valued for mitigating the sanction, as the lower court's motivation correctly accounts for factual and legal elements regarding the gravity of the offense and the defendant's history.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal sentencing calculation prior record procedural costs Cassation review penal mitigation risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHANNOUFI TIJANI nato il 28/02/1982 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 33465/24 - CHANNOUFI Tijani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 341 bis cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione in relazione alla dosimetria della pena; ritenuto che il ricorso risulta del tutto generico, non prospettando alcun elemento concreto da poter valorizzare ai fini di una mitigazione sanzionatoria e non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto a base della valutazione in punto di pena, segnatamente la non eccessiva gravità degli oltraggi (valorizzata ai fini della continuazione) e i precedenti del ricorrente (valorizzati per escludere i benefici di legge); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il