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Ordinanza — n. 9875/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specificity regarding sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the general mitigating circumstances and the excessive sentence, but the court found the arguments lacked specificity. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and free of defects, so the appeal failed to meet the standard for review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds lack specificity and do not precisely confront the criteria adopted by the court of first instance regarding mitigating circumstances and sentencing.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds general mitigating circumstances excessive sentence review Corte di Cassazione standard adeguamento della pena remissione della pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI TAHAR nato il 11/03/1993 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Uuy N. 33461/ 24 AVARI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omsa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, la cui motivazione su entrambi í profili risulta logica e immune da vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07