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Ordinanza — n. 9874/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic for lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Stoiko Robert and Stoiko Marco inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the lower court's failure to evaluate the applicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found their arguments too general. Consequently, the appeals were rejected because they failed to provide the precise factual or legal reasons required for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible for genericity when they fail to set forth specific reasons in fact or law for verification.

Parole chiave

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genericity of grounds inadmissible appeal Article 129 criminal procedure lack of specific arguments judicial review requirements esame di cassazione ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STOIKO ROBERT nato a PADOVA il 31/12/1971 STOIKO MARCO nato a PADOVA il 15/02/1996 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Stoiko Robert e Stoiko Marco OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con cui si censura l'omessa valutazione in ordine all'eventuale applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02