Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal criticism against the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Olumese Ibori Cletus inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant alleged violations of Articles 133 and 62-bis of the Penal Code but failed to provide specific factual or legal arguments for review. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the precise criticism required by established case law and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, 62-bis cod. pen.; An appeal is inadmissible for genericity when the grounds do not contain a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLUMESE IBORI CLETUS nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u07 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Olumese Ibori Cletus OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 133 e 62-bis cod. pen. è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/