Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of oral hearing request and absence of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Orlandi Cesare inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to hold an oral hearing despite his request and denied generic mitigating circumstances based on his criminal record. The court rejected these claims as unfounded, noting no evidence of a request in the file and that the appellant's extensive prior convictions precluded any favorable personological profile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate claims regarding the omission of an oral hearing or the denial of mitigating circumstances with concrete evidence or relevant case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDI CESARE nato a MILANO il 27/08/1973 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Orlandi Cesare; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'omesso svolgimento dell'udienza con trattazione orale nonostante ne avesse fatto richiesta è manifestamente infondata e generica visto che nessuna istanza si rinviene nel carteggio processuale, né il ricorrente allega alcunché al riguardo con il ricorso; che, invero, nel verbale di udienza del 4 giugno 2024 la Corte di appello dà atto dell'assenza di tempestiva istanza di trattazione orale delle parti, evenienza in alcun modo smentita; rilevato che manifestamente infondato risulta, altresì, il secondo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dal profilo criminale e personologico del ricorrente, gravato da innumerevoli precedenti penali, in uno con l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0