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Ordinanza — n. 9870/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming leniency due to prior convictions and full awareness of wrongdoing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishability based on the minor nature of the offense and challenged the sentence length. The court rejected these claims, noting the appellant's prior convictions for tax evasion prevented leniency and confirmed the defendant's full awareness of the crime's disvalue.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: The court must reject appeals claiming leniency when prior convictions demonstrate non-occasional conduct and the defendant fully appreciated the disvalue of their actions.

Parole chiave

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non-punishability particular minor nature prior convictions full awareness appeal inadmissibility evasione all'obbligo di contribuzione remissione della pena elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 60 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA LUCA nato a SAN DONA' DI PIAVE il 26/11/1966 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 33445/24 - D'ANDREA Luca OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso e !e conclusioni del difensore del 27 gennaio 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato che dà conto della non occasionalità della condotta (due precedenti condanne per evasione) quale elemento ostativo alla concessione del beneficio; considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, nel senso della sussistenza dell'elemento psicologico, la piena consapevolezza in capo al ricorrente del disvalore della sua condotta; ritenuto, infine, che la determinazione della pena, censurata dalla difesa con il terzo motivo di ricorso, risulta immune da censure in questa sede, avendo il giudice di merito proceduto ad autonoma valutazione in tal senso rilevando come la stessa fosse stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec