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Ordinanza — n. 9869/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9869/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA PETRIT nato il 22/12/1958 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N. 33444/24 HOXHA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., è generico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di critiche già vagliate dalla Corte territoriale e senza confronto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello che ha rilevato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice là dove si è accertato che la minaccia del ricorrente fosse diretta a costringere il pubblico ufficiale ad erogare aiuti e sussidi; ritenuto che anche le doglianze afferenti al giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, invece di quello di prevalenza delle seconde e quelle in merito all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena sono prive di specificità poiché non si confrontano con la puntuale esposizione delle ragioni fornite dai Giudici del merito, su tali punti logiche e immuni da vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 9869/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 33444/24 HOXHA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., è generico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di critiche già vagliate dalla Corte territoriale e senza confronto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello che ha rilevato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice là dove si è accertato che la minaccia del ricorrente fosse diretta a costringere il pubblico ufficiale ad erogare aiuti e sussidi; ritenuto che anche le doglianze afferenti al giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, invece di quello di prevalenza delle seconde e quelle in merito all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena sono prive di specificità poiché non si confrontano con la puntuale esposizione delle ragioni fornite dai Giudici del merito, su tali punti logiche e immuni da vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico reati contro la pubblica autorità sanzioni penali pene condizionali pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA PETRIT nato il 22/12/1958 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N. 33444/24 HOXHA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., è generico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di critiche già vagliate dalla Corte territoriale e senza confronto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello che ha rilevato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice là dove si è accertato che la minaccia del ricorrente fosse diretta a costringere il pubblico ufficiale ad erogare aiuti e sussidi; ritenuto che anche le doglianze afferenti al giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, invece di quello di prevalenza delle seconde e quelle in merito all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena sono prive di specificità poiché non si confrontano con la puntuale esposizione delle ragioni fornite dai Giudici del merito, su tali punti logiche e immuni da vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis