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Ordinanza — n. 9867/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of second instance and fails to adequately confront the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of the arguments presented in the second-instance judgment. The appellant argued for the application of the cause of non-punishment due to the particular lightness of the offense, but the court found this did not sufficiently engage with the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to confront the contested decision, which had correctly weighed the appellant's specific prior convictions and previous non-punishment recognitions against the current offense.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624 e 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reiterative of the second-instance judgment and fail to adequately confront the contested decision with specific arguments regarding the application of statutory benefits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds cause of non-punishment particular lightness prior convictions Cassa delle ammende procedural defect eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YERITSYAN ARTAK nato il 23/03/1976 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; udy RG 33405/24 - YERITSYAN Artak OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 337 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto tale motivo risulta meramente reiterativo dell'atto di appello e non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha correttamente valorizzato, in senso ostativo al beneficio, i plurimi precedenti specifici del ricorrente e le due precedenti sentenze in cui era stata riconosciuta la causa di non punibilità; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il