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Ordinanza — n. 9866/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9866/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9866/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SALVATORE nato a CATANIA il 24/01/1984 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rizzo Salvatore e le conclusioni del 3 febbraio 2025; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine a questione in tema di responsabilità dedotta in sede di gravame è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni alla base dell'accertata reiterata ed intensa violenza posta in essere onde opporsi al sequestro e custodia del mezzo sul quale viaggiava; rilevato che il secondo ed il terzo motivo risultano riproduttivi di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha osservato come l'intensità del dolo e la gravità della condotta ed i plurimi precedenti specifici ne precludessero il riconoscimento e, quanto a recidiva, come proprio tali precedenti, gravi e reiterati, deponessero per una accresciuta pericolosità che giustificava l'aumento di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 9866/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., ha osservato come l'intensità del dolo e la gravità della condotta ed i plurimi precedenti specifici ne precludessero il riconoscimento e, quanto a recidiva, come proprio tali precedenti, gravi e reiterati, deponessero per una accresciuta pericolosità che giustificava l'aumento di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena sanzioni penali precedenti penali rilevanti criminalità persistente riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SALVATORE nato a CATANIA il 24/01/1984 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rizzo Salvatore e le conclusioni del 3 febbraio 2025; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce la carenza di motivazione in ordine a questione in tema di responsabilità dedotta in sede di gravame è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni alla base dell'accertata reiterata ed intensa violenza posta in essere onde opporsi al sequestro e custodia del mezzo sul quale viaggiava; rilevato che il secondo ed il terzo motivo risultano riproduttivi di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha osservato come l'intensità del dolo e la gravità della condotta ed i plurimi precedenti specifici ne precludessero il riconoscimento e, quanto a recidiva, come proprio tali precedenti, gravi e reiterati, deponessero per una accresciuta pericolosità che giustificava l'aumento di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0