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Ordinanza — n. 9865/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest and failure to address unexamined grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9865/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Truzzi Enea Elvis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for cumulative evasion episodes and requested a substitute penalty without argumentation, but the Court of Appeal had already refuted these claims. The Court ruled that the appeal lacked concrete interest because the new allegations would not alter the outcome in a retrial, and the lower court was not obligated to justify rejecting unsubstantiated requests.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks concrete interest, such as when it raises grounds not examined by the court of first instance that would not produce a favorable result in a retrial, or when it requests a substitute penalty without providing necessary argumentation.

Parole chiave

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lack of concrete interest inadmissible appeal unexamined grounds substitute penalty court of cassation procedural inadmissibility failure to argue sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.53710 del 23/02/2016
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv.
Sez.6, n.47722 del 06/10/2015
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014
265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ENEA ELVIS nato a MODENA il 18/07/1990 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Truzzi Enea Elvis; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pag. 2 e 3); rilevato che il primo motivo con cui si deduce la cumulativa contestazione di tre episodi di evasione, a fronte di un unico episodio contestato dal Pubblico Ministero, costituisce questione priva di un concreto interesse in capo al ricorrente alla luce dell'assenza di qualsivoglia aumento di pena a titolo di continuazione (v. sentenza del Tribunale); rilevato che nessun obbligo di risposta in capo alla Corte di merito sussiste in ipotesi, come quella in esame, in cui viene chiesta la pena sostitutiva in sede di conclusioni senza argomentazione alcuna; che, infatti, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci