Ordinanza — n. 9864/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNELLA VINCENZO (CUI 040M6NV) nato a MODENA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zanella Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il tre motivi di ricorso con cui si deducono violazione dell'art. 635, dell'art. 4 I. n. 110 di 1975 e dell'art. 99 cod. pen. costituiscono mera riproduzione di questioni affrontate e confutate con corretti riferimenti giuridici e pertinenti richiami delle risultanze processuali dalla Corte di appello (pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 9864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 635, dell'art. 4 I. n. 110 di 1975 e dell'art. 99 cod. pen. costituiscono mera riproduzione di questioni affrontate e confutate con corretti riferimenti giuridici e pertinenti richiami delle risultanze processuali dalla Corte di appello (pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNELLA VINCENZO (CUI 040M6NV) nato a MODENA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zanella Vincenzo; OSSERVA Ritenuto che il tre motivi di ricorso con cui si deducono violazione dell'art. 635, dell'art. 4 I. n. 110 di 1975 e dell'art. 99 cod. pen. costituiscono mera riproduzione di questioni affrontate e confutate con corretti riferimenti giuridici e pertinenti richiami delle risultanze processuali dalla Corte di appello (pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0