Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding violent conduct against a public official.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for obstructing justice, but the court found the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The decision emphasized that the lower judge correctly assessed the violent nature of the appellant's conduct, including kicking and punching, which justified the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking any new grounds to justify a re-examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESAREVIC AXEL nato a MODENA il 28/03/1995 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 33288-2024 MESAREVIC AXEL OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in merito all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato le modalità della condotta oppositiva violenta (calci e pugni) nei confronti del pubblico ufficiale che lo aveva, dopo la fuga, boccato onde provvedere alla sua identificazione (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07