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Ordinanza — n. 9859/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding arrest home removal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9859/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a first-instance conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, but the court found the sole ground of appeal merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the court upheld the original judgment's reasoning regarding the appellant's responsibility and the justification for her removal from the home arrest location.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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Article 385 Penal Code Article 366 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal repetitive arguments home arrest removal procedural costs Cassa delle ammende aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
33282-2024 MESAREVIC KOSTANA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
33282-2024 MESAREVIC KOSTANA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESAREVIC KOSTANA nato il 27/01/1972 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 33282-2024 MESAREVIC KOSTANA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato sia le dichiarazioni della ricorrente che le ingiustificate ragioni poste alla base dell'allontanamento di quest'ultima dal luogo degli arresti domiciliari (si vedano pagg. 1 e 2 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07