Italian court dismisses appeal on necessity defense due to lack of evidence for child's depression.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Lamberti's appeal inadmissible regarding the necessity defense under Article 54 of the Penal Code. Lamberti argued he fled his home for three months due to his son's depression, but the appellate court found this unproven and unsupported by documentation. Consequently, the court rejected the claim that the absence constituted a legal exemption from criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: The defense of necessity requires strict proof of the specific circumstances justifying the act; generic assertions without corroborating evidence or logical connection to the decision on the facts are insufficient to establish the exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI GIUSEPPE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA ìl 09/08/1947 avverso fa sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lamberti Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. sul presupposto della sussistenza dello stato di necessità è manifestamente infondato e generico in quanto privo di confronto con la decisione che ha messo in evidenza come il Lamberti si fosse allontanato per tre mesi dall'abitazione senza che le giustificazioni addotte, afferenti ad ipotizzato stato di depressione del figlio, fossero state documentate e comunque escludendo che tale evenienza implicasse l'esistenza della prospettata esimente ex art. 54 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/