Italian court dismisses appeal against theft conviction for generic challenge to evidence and subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Benedetto Stefania inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Stefania challenged the theft conviction under Article 392 of the Penal Code, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding her knowledge of the property's status. The court rejected this, noting her appeal was generic for failing to refute specific facts showing she knowingly entered the area after changing the lock despite knowing renovation work had occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely re-reads evidence without refuting the specific facts establishing the subjective element of the crime, particularly when the lower court correctly identified the defendant's conscious conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTO STEFANIA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/11/1973 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Benedetto Stefania; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censurano gli elementi costitutivi della ipotesi di reato di cui all'art. 392 cod. pen. è inammissibile in quanto prospetta una rilettura dei dati probatori che la Corte di appello ha dimostrato di aver correttamente vagliato con pertinenti e logici riferimenti agli atti, rivelandosi il ricorso, altresì, generico nella parte in cui non si confronta e confuta gli elementi fondanti l'elemento soggettivo del delitto, specie là dove la sentenza chiarisce come la condotta della Benedetto fosse stata consapevolmente posta in essere proprio quando aveva provveduto a cambiare la serratura nonostante si fosse avveduta che sulla porzione di immobile interessato alla contesa erano stati svolti dei lavori di rifacimento e l'ambiente sgomberato da precedenti beni mobili, circostanze ammesse dalla stessa ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/