Italian Court dismisses appeal as grounds were not raised in time or were inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Danilo Previti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Previti challenged a lower court's finding of liability for a crime under Article 348 of the Penal Code and raised issues regarding territorial jurisdiction and non-punishment grounds. The court rejected these arguments because the territorial objection was not raised in the proper procedural phase, the liability claim was already adequately refuted by the appellate court, and the non-punishment argument was generic and lacked necessary articulation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are not raised in the pertinent procedural phase or lack the necessary articulation required for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREVITI DANILO nato a MESSINA il 20/11/1985 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Previti Danilo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si eccepisce l'incompetenza territoriale è indeducibile in quanto non proposto nella pertinente fase processuale, omissione evidenziata dalla sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen.
è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello (pag. 3); rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello non era tenuta a motivare anche in ragione della genetica inammissibilità del motivo di gravame, privo della necessaria articolazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0