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Ordinanza — n. 9855/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and non-articulated, violating specific motive requirements under Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Agostino Salvatore inadmissible for failing to meet specific procedural requirements. The appellant alleged a violation of Article 581-bis of the Criminal Code and claimed its retroactive application was unconstitutional, but the court found these arguments generic and lacking necessary articulation. Consequently, the appeal was rejected because it did not sufficiently detail the specific grounds of criticism or the actual reasoning behind the alleged unconstitutionality, adhering to established interpretive canons.

Regesto Legislator

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Art. 581-bis c.p.; Art. 111 Cost.: An appeal alleging the unconstitutionality of a criminal provision must be specifically articulated with reference to the court's reasoning; generic claims without detailed analysis of the specific grounds of criticism or the actual reasoning behind the alleged unconstitutionality are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic motives retroactive application constitutional challenge specificity requirement Criminal Code procedural defect impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 581-bis c.p.
Art. 111 Cost.
art. 581-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza delle Sezioni Unite Galtelli del 27 ottobre 2016, n. 8825
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOSTINO SALVATORE nato a SIDERNO il 07/10/1983 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Agostino Salvatore OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 581-bis cod. pen., eccependo, al contempo, l'incostituzionalità di detta disposizione sul presupposto di una sua applicazione retroattiva alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore è generico in quanto, entrambi gli aspetti dedotti risultano privi della necessaria articolazione, da un canto, per rendere palese quale sia l'oggetto della critica rispetto alla motivazione resa dall'ordinanza, dall'altra, non contiene nessun reale accenno alle motivazioni alla base dell'eccepita incostituzionalità, visto il dato che l'inammissibilità del gravame è avvenuta sulla base di canoni ermeneutici dettati, quanto a specificità dei motivi, alla sentenza delle Sezioni Unite Galtelli del 27 ottobre 2016, n. 8825, indirizzo precedente rispetto a quello che si assume essere incostituzionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0