Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new arguments and proper reasoning by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Depalma Michele and Depalma Vincenzo inadmissible. The lower court had already thoroughly refuted the arguments regarding the absence of mitigating circumstances and the proper assessment of the defendants' conduct. Consequently, the court ruled that the appeals merely reproduced previously dismissed criticisms without adding new elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new arguments or correct errors; mere repetition of refuted censure renders them inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEPALMA MICHELE nato a CERIGNOLA il 16/06/1971 DEPALMA VINCENZO nato a CERIGNOLA il 17/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Depalma Michele e Depalma Vincenzo e la memoria del difensore in favore di Depalma Michele specie quanto ad omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi costituisce pedissequa riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, analizzandoli dapprima singolarmente e, in seguito, complessivamente, gli elementi logici che hanno portato a ritenere che i Depalma avessero fornito l'abitazione in cui il latitante si nascondeva per sfuggire all'esecuzione dell'ordine di esecuzione; rilevato che analogo limite incontra la censura in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di Depalma Vincenzo, avendo la decisione valorizzato la gravità della condotta ed il profilo personologico del ricorrente; che manifestamente infondata risulta la dedotta mancata motivazione in ordine alle attenuanti generiche chiaramente esposta là dove (pag. 7), immediatamente dopo aver confermato la sussistenza dei presupposti per la contestata recidiva, fa espresso riferimento alla irrilevanza della collaborazione fornita da Michele Depalma in ordine alla scoperta dell'allaccio di energia elettrica (aspetto non a caso corrispondente al profilo che la difesa, nel motivo di appello, intendeva valorizzare in favore di Depalma Michele per la concessione delle circostanze attenuanti) ed alla complessiva adeguatezza della pena per come determinata anche alla luce dei precedenti penali; tale circostanza è resa palese allorché, passando ad analizzare le ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore di Vincenzo Depalma, afferma: "per le attenuanti generiche non vi sono affatto adeguati elementi positivi neppure per la posizione di Depalma Vincenzo", sintagma che implica come le ragioni in precedenza enunciate fossero tese proprio a giustificare il diniego delle invocate circostanze in favore dell'altro imputato (Depalma Michele); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co