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Ordinanza — n. 9853/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; fleeing conduct created serious danger to pedestrians and road users.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Tarallo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that his conduct constituted merely fleeing under Article 337 of the Penal Code, but the appellate court had already found his driving behavior endangered pedestrians and road users. The Supreme Court upheld this factual assessment as unchallengeable in a review of legality, rejecting the claim that the conduct was limited to simple flight.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal alleging mere flight is inadmissible when the lower court has substantiated that the conduct created a serious danger to pedestrians and road users, making the factual evaluation unchallengeable in a review of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fleeing conduct danger Article 337 Penal Code unchallengeable factual assessment review of legality guida nonostante revoca della patente persecuzione determinante per la fuga abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO SALVATORE nato a NAPOLI il 29/08/1965 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tarallo Salvatore OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 337 cod. pen. sul presupposto che Tarallo si fosse limitato a fuggire è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta di fuga fosse tale, per luoghi e modalità di guida, da porre in serio pericolo pedoni ed utenti della strada in genere, valutazione in fatto fondata su dati processuali e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0