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Ordinanza — n. 9852/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as arguments merely reproduced and refuted by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency regarding charges of resisting a public official and aggravated assault, but the court found these claims to be mere restatements of arguments already thoroughly refuted by the lower court. The decision emphasized that the appellant's conduct and criminal history justified the original conviction and the denial of statutory mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal that merely reproduces censure already adequately refuted by the Court of Appeal is inadmissible, as it fails to present new grounds for reconsideration of the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility resisting public official aggravated assault non-punishability cause mitigating circumstances denial trauma alla mano lesione alla caviglia lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO ANTONIO nato a MADDALONI il 07/12/1990 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Valentino Antonio OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni dell'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate volontariamente determinate con un pugno teso a colpire al viso l'operante che, parato il colpo violento, subiva la frattura del dito della mano; che il motivo tende a rappresentare situazione edulcorata a fronte di completa e logica ricostruzione operata dalla Corte di appello che ha evidenziato la sequenza che ha portato all'arresto del ricorrente; che analogo limite incontra la censura rivolta al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa in ragione della gravità dei fatti e della consistenza delle lesioni, dovendosi altresì rilevare la manifesta infondatezza della doglianza in quanto entrambi i reati risultano esclusi dalla possibile operatività dell'istituto; che lo stesso è a dirsi in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, aspetti adeguatamente supportati dall'analisi dei fatti attribuiti e dall'esame del profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, dato evocato per dare corpo alle ragioni del diniego dei benefici di legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso