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Ordinanza — n. 9851/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as factually unsupported by prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9851/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had already correctly determined that the appellant's prior criminal record and conduct rendered such mitigating factors inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of law regarding the omission of generic mitigating circumstances is manifestly unfounded and contradicted by the appellant's established criminal history and conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal prior criminal record Cassation procedure procedural costs violation of law appellate review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/07/1982 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cozzolino Francesco OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, valorizzando i precedenti penali e la condotta, ha ritenuto insussistenti elementi favorevoli per a loro concessione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/