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Ordinanza — n. 9848/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming excessive sanction as base penalty was congruent with the offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9848/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Cuozzo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cuozzo argued the imposed sanction was excessive, but the appellate court had already found the base penalty appropriate relative to the alleged offense. The Supreme Court upheld this reasoning, rejecting the claim as unfounded and repetitive of the lower court's established facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a sanction as excessive is inadmissible if the lower court has already determined the base penalty to be congruent with the facts and the reasoning is not manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive sanction base penalty congruence of punishment Corte di Cassazione procedural costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOZZO LUIGI nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 17/02/2001 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cuozzo Luigi; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la pena base determinata appena sopra il minimo si presentasse congrua rispetto al fatto contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2