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Ordinanza — n. 9847/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals regarding robbery and extortion reclassification due to procedural timing and lack of self-help justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9847/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by the Fiore brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that their conduct constituted robbery or extortion, but the court found their claims of self-help to be excessive and unsupported by immediate necessity. Furthermore, the court ruled that procedural changes regarding penalty substitution could not be invoked retroactively because the relevant law was already in effect at the time of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: Self-help measures must be immediate and strictly connected to possession protection, and procedural norms on penalty substitution apply only to acts occurring after their entry into force.

Parole chiave

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procedural inadmissibility self-help justification robbery reclassification extortion defense procedural timing revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
150 del 2022, con conseguente necessità, ad opera dell'imputato appellante che richiedeva, appunto, la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 cod.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
pen., non trovando applicazione la norma transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente necessità, ad opera dell'imputato appellante che richiedeva, appunto, la riqualificazione nel delitto di cui all'art.
art. 545-bis cod. proc. pen
art. 393 cod. pen
150 del 2022, con conseguente necessità, ad opera dell'imputato appellante che richiedeva, appunto, la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORE GIOVANNI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 29/03/1971 FIORE ANTONINO nato a MONTALBANO ELICONA il 08/10/1941 FIORE FRANCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 19/01/1974 FIORE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 25/07/1993 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Fiore Giovanni, Fiore Antonino (classe 41), Fiore Franco, Fiore Antonino (classe 93) e la memoria del difensore di Fiore Giovanni e Antonino (classe 41) che rileva come la richiesta di pena sostitutiva si sia resa attuale solo all'atto della decisione di appello che ha riqualificato i fatti e rideterminato la pena OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si assume che la violenza esercitata fosse finalizzata ad impedire lo spossessamento del bene è manifestamente infondato, tenuto conto che proprio tale dato consente di ipotizzare il delitto di ragion fattasi in luogo dell'inizialmente contestata estorsione; che, invero, le condotte oppositive di autotutela, onde salvaguardare lo status quo, devono essere immediate e strettamente collegate alla salvaguardia del possesso e mai travalicare in atti di minaccia e violenza (con armi ed in più persone); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo formulato in favore di Fiore Antonino (classe 41) e Fiore Giovanni, tenuto conto che al momento della proposizione dell'appello era già in vigore l'art. 545-bis cod. proc. pen., non trovando applicazione la norma transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente necessità, ad opera dell'imputato appellante che richiedeva, appunto, la riqualificazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., di instare per la sostituzione della pena con gli stessi motivi di gravame o, al più tardi, con i motivi nuovi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec