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Ordinanza — n. 9846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on non-prosecution grounds due to insufficient distance and timing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by De Luca Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court of Appeal had already refuted this by emphasizing the proximity to his residence and the same-day timing of the evasion. Consequently, the court ruled that the appeal merely reproduced previously refuted criticisms regarding the lack of sufficient distance and temporal separation required for the exemption.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it merely reiterates arguments already adequately refuted by the appellate court regarding the specific factual elements necessary for the statutory exemption.

Parole chiave

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non-prosecution exemption Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal distance from residence same-day evasion procedural costs Cassa delle ammende inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA FRANCESCO nato a NAPOLI il 16/10/1993 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Luca Francesco; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, in ordine al ritenuto non scarsamente offensivo delitto di evasione, la distanza dall'abitazione e la tempistica della stessa realizzatasi nello stesso giorno della sua applicazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/