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Ordinanza — n. 9844/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against second-instance judgment regarding execution of judgment and attempted exemption from penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9844/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by five individuals inadmissible, ruling that their arguments were merely repetitions of objections already refuted by the Court of Appeal. The appellants argued for exemption from penalty under Article 59 of the Penal Code and other mitigating circumstances, but the court found no valid grounds given the gravity of the repeated violent conduct used to protect property. Consequently, the court rejected the claims for alternative sentencing and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 59 c.p.; Art. 131 bis c.p.: Appeals are inadmissible when they constitute a mere reproduction of objections already adequately refuted by the court of appeal, which correctly excluded the alleged exemption from penalty and alternative sentencing measures.

Parole chiave

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inadmissible appeals exemption from penalty repeated violent conduct alternative sentencing procedural costs sanzioni penali riduzione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 59 c.p.
Art. 131 bis c.p.
anche nella forma putativa da parte di tutti gli imputati, la sussistenza dei presupposti per ritenere i fatti, reiterati e gravi, di scarsa offensività ex art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
anche nella forma putativa da parte di tutti gli imputati, la sussistenza dei presupposti per ritenere i fatti, reiterati e gravi, di scarsa offensività ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCERMINO ALESSIA nato a SALERNO il 29/12/1983 SCERMINO BRUNO nato a VIETRI SUL MARE il 07/03/1947 SCERMINO DAVIDE nato a BATTIPAGLIA il 06/12/1990 SCERMINO STEFANO nato a BATTIPAGLIA il 23/12/1987 VICINANZA GILDA nato a SALERNO il 10/02/1960 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Scermino Alessia, Scermino Bruno, Scermino Davide, Scermino Stefano e Vicinanza Gilda e la memoria del comune difensore che, soprattutto a sostegno del primo motivo di ricorso, rileva come le ragioni degli imputati hanno trovato conferma in sede di legittimità, avendo a Corte di cassazione civile annullato la procedura esecutiva alla base della condotta costituente reazione a comportamento ritenuto persecutorio OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi costituiscono pedissequa riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente escluso l'ipotizzata esimente di cui all'art. 59 cd. pen. anche nella forma putativa da parte di tutti gli imputati, la sussistenza dei presupposti per ritenere i fatti, reiterati e gravi, di scarsa offensività ex art. 131 bis cod. pen. o gli imputati, con la eccezione di Scermino Alessia, meritevoli delle circostanze attenuanti generiche non solo sul presupposto di plurimi precedenti penali cui risultano gravati Bruno e Stefano Scermino, ma anche per l'assenza di elementi utili valorizzabili per tutti gli imputati; rilevato che analogo limite incontra la dedotta omessa previsione di pena sostitutiva in favore di Sernnino Stefano e Bruno, correttamente esclusa sia perché genericamente formulata, sia in ragione della prognosi negativa alla luce del curriculum criminale dei richiedenti; rilevato che nessun rilievo assume il differente esito del giudizio civile, tuttora in corso, tenuto conto che la Corte di appello ha comunque rilevato come la condotta violenta posta in essere a presidio dei beni fosse priva del requisito dell'immediatezza rispetto al provvedimento giudiziario che si andava ad eseguire; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così