Italian court dismisses appeal against police search exemption due to lack of functional opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Arianna Ponticelli's appeal inadmissible regarding the application of the exemption for functional opposition under Article 393-bis of the Penal Code. The appellate court had already refuted the argument that the defendant's violent conduct was necessary to prevent a male police officer from conducting a search, noting the search was not performed by men and was instead aimed at preventing the woman's removal or concealment of evidence. Consequently, the court ruled that the conduct was not functionally linked to avoiding the search, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; The exemption for functional opposition requires a direct causal link between the defendant's conduct and the prevention of the specific police act, which is absent when the act was not performed by the gender of the person opposing it or when the act's primary purpose was evidence recovery rather than physical intrusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLI ARIANNA nato a CASTROVILLARI il 05/05/1991 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ponticelli Arianna; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta oppositiva violenta non fosse funzionale ad evitare la perquisizione da parte di persona di polizia giudiziaria di sesso maschile, attività non posta in essere (se non successivamente per mezzo di personale di sesso femminile), quanto, piuttosto, scongiurare l'allontanamento della donna ed evitare che costei omettesse di consegnare l'involucro occultato, nonostante più volte invitata a consegnarlo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/0