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Ordinanza — n. 9786/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9786/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9786/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Galdi Vito, nato a Eboli (SA) il 29/06/1988 avverso la sentenza del 21/06/2024 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Giorgio Fidelbo OSSERVA Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la responsabilità di Vito Galdi per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avendo i giudici "eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la prova evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto".

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 9786/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avendo i giudici "eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la prova evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto".

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione garanzia in caso di evizione superamento del visto ritardo ingiustificato dell'azione penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Galdi Vito, nato a Eboli (SA) il 29/06/1988 avverso la sentenza del 21/06/2024 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Giorgio Fidelbo OSSERVA Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la responsabilità di Vito Galdi per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avendo i giudici "eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la prova evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto".

Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi dedotti, peraltro del tutto scollegati all'appello proposto, con cui erano stati fatti valere esclusivamente due motivi relativi alle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta recidiva, a cui i giudici di appello avevano peraltro offerto congrue risposte. Con il presente ricorso viene, dunque, proposto non solo un motivo nuovo, in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma soprattutto privo di ogni specificazione e concreta motivazione — riferendo di prove evidenti dell'innocenza dell'imputato di cui non vi è alcun accenno -, all'evidente e unico scopo di ritardare l'irrevocabilità della condanna subita.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2025 Il Presiderte estensore Giorgii) idelbo