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Ordinanza — n. 9785/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded grounds regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9785/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ariosto Raffaele inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism, the denial of general mitigating circumstances, and the excessive sentence, but failed to address the detailed reasoning provided in the appellate judgment. The court rejected the claims because the appellant did not engage with the specific motivations regarding his criminal personality and the statutory minimums for the crime of resistance.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and fail to address the specific motivations contained in the contested judgment.

Parole chiave

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manifest unfoundedness recidivism assessment general mitigating circumstances statutory minimum penalty inadmissibility of appeal riscossione di pene pecuniarie caso di rigore economico sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Sul terzo motivo: il ricorrente lamenta che la pena inflitta non sia pari al minimo edittale, ma non tiene conto che la pena di sei mesi applicata corrisponde proprio al minimo edittale previsto dal reato di resistenza di cui all'art. 337 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Sul secondo motivo: il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma il motivo è mal posto perché le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
Sul terzo motivo: il ricorrente lamenta che la pena inflitta non sia pari al minimo edittale, ma non tiene conto che la pena di sei mesi applicata corrisponde proprio al minimo edittale previsto dal reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Sul secondo motivo: il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma il motivo è mal posto perché le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ariosto Raffaele, nato a Napoli il 17/09/1973 avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente Giorgio Fidelbo OSSERVA Con la decisione in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, ha confermato la responsabilità di Raffaele Ariosto per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che peraltro non hanno tenuto conto della motivazione contenuta in sentenza. Sul primo motivo: la Corte di appello ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di considerare la recidiva reiterata, dando conto dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, dimostrativi della sua personalità criminosa. Sul secondo motivo: il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ma il motivo è mal posto perché le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono state concesse e ciò che andava semmai contestato era il bilanciamento effettuato tra le circostanze, bilanciamento che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di confermare in considerazione della ritenuta recidiva e della personalità dell'imputato, valutazione questa non oggetto di critica in sede di legittimità, in quanto congruamente motivata.

Sul terzo motivo: il ricorrente lamenta che la pena inflitta non sia pari al minimo edittale, ma non tiene conto che la pena di sei mesi applicata corrisponde proprio al minimo edittale previsto dal reato di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2025 Il Presidente estensore Gior