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Ordinanza — n. 9783/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9783/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9783/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell'esecuzione - decidendo ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rimessione nei termini per proporre impugnazione, presentata da Constantin Popa, avendo quei avuto contezza del provvedimento non impugnato sin dal 10/02/2024, momento della ricezione della notifica del provvedimento di revoca di decreto di sospensione, emesso dalla Procura di Velletri il 25/02/2020.

Regesto Legislator

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art. 666 comma 2 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9783/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 666 comma 2 cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rimessione nei termini per proporre impugnazione, presentata da Constantin Popa, avendo quei avuto contezza del provvedimento non impugnato sin dal 10/02/2024, momento della ricezione della notifica del provvedimento di revoca di decreto di sospensione, emesso dalla Procura di Velletri il 25/02/2020.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria revoca della qualità di rifugiato termine di partenza impedimenti all'allontanamento revoca della nazionalità procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 666 comma 2 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell'esecuzione - decidendo ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPA CONSTANTIN nato in ROMANIA il 11/11/1956 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE di Velletri

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell'esecuzione - decidendo ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di rimessione nei termini per proporre impugnazione, presentata da Constantin Popa, avendo quei avuto contezza del provvedimento non impugnato sin dal 10/02/2024, momento della ricezione della notifica del provvedimento di revoca di decreto di sospensione, emesso dalla Procura di Velletri il 25/02/2020.

2. Ricorre per cassazione Constantin Popa, con atto a firma dell'avv. Roberto Nocent, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., derivante da errata applicazione della norma di cui all'art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen., per non essersi considerato trattarsi di soggetto straniero, in grado di venire a conoscenza del contenuto delle accuse a suo carico solo con l'acquisizione - ad opera di legale di fiducia - di copia della sentenza a suo carico.

3. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate, dovendo trovare applicazione il principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 27141 del 30/05/2024, Parisi, Rv. 286608 - 01, a mente della quale: «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal giorno dell'effettiva conoscenza del decreto, che presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi, collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata».

Nel caso di specie, correttamente il giudice dell'esecuzione ha fatto coincidere il momento della effettiva conoscenza dell'esistenza del provvedimento, nonché della precisa cognizione degli estremi dello stesso, con il momento della notifica della decisione di revoca del decreto di sospensione. Il ricorso, invece, si limita a non condividere il principio di diritto correttamente applicato dal Tribunale.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbr