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Ordinanza — n. 9777/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding legal qualification errors in plea bargaining cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts, but the Court held that in plea bargaining proceedings, appeals based on legal qualification errors are limited to manifest errors. Consequently, the appeal was rejected because the alleged error was not immediately evident from the indictment or the judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargaining cases, appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible unless the error is manifest and immediately apparent from the indictment and judgment, as the defendant's plea implies acceptance of responsibility.

Parole chiave

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plea bargaining legal qualification error manifest error cassation inadmissibility procedural costs immediate evincibility appellant liability motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
36540_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di El Yazydy Abderahmen, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAZYDY ABDERAHMEN nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONA Ei ato aào.Lisa udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 36540_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di El Yazydy Abderahmen, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto);

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01); che, infine, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbra