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Ordinanza — n. 9775/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and mere complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nasir Muhammad inadmissible for failing to meet specific legal requirements. The defense argued violations regarding drug trafficking intent, recidivism, and profit motives, but the court found these complaints lacked the necessary specificity and merely repeated facts already adjudicated. Consequently, the appeal was rejected because it did not identify specific errors in the lower court's reasoning or propose a valid alternative interpretation of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Appeals must identify specific grounds of error; generic complaints or mere dissatisfaction with factual findings constitute inadmissible appeals lacking the required specificity to challenge the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity drug trafficking intent recidivism exclusion marginal profit circumstance detenzione di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 73 TU Stup.
Art. 75 TU Stup.
Art. 131-bis cod. pen.
216315 - 01), circostanza nel caso in esame da escludersi; che, quanto al giudizio relativo all'art. 131-bis, cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n.
art. 131-bis cod. pen
pen., la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000
c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv.
Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000
Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017
Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024
pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASIR MUHAMMAD nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 36498_24 rilevato che, con tre motivi di ricorso, Nasir Muhammad ha dedotto:

1) il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 75, TU Stup. e correlato vizio di motivazione (dolendosi, in particolare, del mancato accoglimento della richiesta difensiva che aveva sostenuto l'insussistenza della detenzione con fini di cessione a terzi dei modestissimi quantitativi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato; censurabile sarebbe la motivazione della sentenza che aveva valorizzato le modalità insidiose di nascondimento, la suddivisione in dosi ed il possesso di denaro e di banconote di piccolo taglio), 2) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen., e correlato vizio motivazionale sul punto (dolendosi, in particolare, della motivazione fornita sul punto, fondata sull'abitualità della condotta per aver il reo riportato due condanne, il tutto senza considerare la risalenza nel tempo dei precedenti penali);

3) il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4, cod pen., e correlato vizio di motivazione sul punto (dolendosi, in particolare, del rigetto della richiesta fondata sul sequestro della somma di 60 euro costituente provento di precedenti cessioni e sul fatto che la commercializzazione delle tre dosi sequestrategli gli avrebbe garantito un guadagno non minimale, motivazione censurabile in quanto il giudice avrebbe dovuto considerare solo i fatti giudicati e non le precedenti eventuali cessioni, limitando il proprio argomentare solo al lucro ed all'evento dannoso o pericoloso come risultante dall'imputazione); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché, oltre a proporre mere doglianze in punto di fatto, il primo, riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsi da pertihente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque, quelli inerenti al trattamento punitivo, sono sorretti da motivazione immune dai denunciati vizi (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la detenzione a fini di cessione a terzi dello stupefacente sequestrato, attestata dalle dichiarazioni della teste Braconi che aveva riferito di aver accompagnato un'amica per acquistare cocaina e che, nell'occorso, aveva chiesto all'imputato, che aveva poco prima visto cedere una dose di eroina ad una ragazza, di cederle una dose di eroina offrendogli in cambio una prestazione sessuale, non avendo denaro; unitamente a tali dichiarazioni, i giudici di appello hanno valorizzato le modalità insidiose di nascondimento delle sostanze, la suddivisione già in dosi dello stupefacente rinvenuto, il possesso del danaro in banconote di piccolo taglio compatibili con gli acquisti al minuto di piccole dosi di droga, nonché i due precedenti per stupefacenti per fatti commessi nello stesso luogo dal 2015 al 2017; quanto alla causa di non punibilità, i giudici appello l'hanno esclusa alla luce dell'abitualità della condotta dell'imputato, avendo già riportato due condanne definitive per violazione della disciplina degli stupefacenti; infine, quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è stata esclusa per essere stata sequestrata all'imputato una somma non trascurabile sicuramente costituente frutto di cessioni pregresse e in considerazione del fatto che la commercializzazione delle tre dosi sequestrategli gli avrebbe garantito un guadagno non minimale);

Ritenuto, anzitutto, che i motivi di ricorso, replicando le medesime censure già confutate adeguatamente dai giudici di appello senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, sono inammissibili perché generiche per aspecificità, essendo stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473 - 01); che, ancora, con riferimento alla valutazione circa la destinazione allo spaccio, si è già affermato che in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, Rv. 216315 - 01), circostanza nel caso in esame da escludersi; che, quanto al giudizio relativo all'art. 131-bis, cod. pen., la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Rv. 271863 - 01), che, infine, quanto all'art. 62, n. 4, cod. pen., se è ben vero che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, è anche vero che nei casi - come quello in esame - in cui gli elementi acquisiti depongono nel senso di una abitualità della condotta, detta circostanza ben può essere esclusa, come avvenuto, atteso che l'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034 - 01), situazione nella specie da escludersi;

Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm