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Ordinanza — n. 9774/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing due to lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9774/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court incorrectly qualified the offense and failed to verify exculpatory causes under specific statutes. The Court ruled that in plea bargain proceedings, appeals are limited to manifest errors and do not require detailed analysis of the defendant's responsibility or specific legal qualifications absent clear eccentricity.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing are inadmissible for alleged violations of law unless they constitute a manifest error, and the defendant's responsibility is implicitly acknowledged by the plea.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifest error standard legal qualification review procedural inadmissibility sentencing on request motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
36439_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Nadif M'Barek, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, TU Stup.
(dolendosi, in particolare, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, non avendo il giudice riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. , non essendosi approfondito né il ruolo dell'imputato né la sua effettiva responsabilità);
Art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIF M'BAREK nato il 21/07/1991 avverso la sentenza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 36439_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Nadif M'Barek, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, non avendo il giudice riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. , non essendosi approfondito né il ruolo dell'imputato né la sua effettiva responsabilità);

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01); che, ancora, nell'ipotesi di patteggiamento non spetta al giudice alcun obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, in quanto l'accordo sull'applicazione della pena costituisce una forma implicita di riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato che rinuncia ad avvalersi della presunzione di innocenza e del diritto di difendersi provando, rimanendo affidato al giudice il potere-dovere di pronunziare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti acquisiti (Sez. 1, n. 845 del 25/02/1993, Rv. 193633 - 01); che, infine, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2025 Il consig 'ere estens