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Ordinanza — n. 9756/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9756/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO PIETRO nato a MESSINA il 03/03/1973 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA-dete-avv+se-a.He-13.a4i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35525_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Squadrito Pietro, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., censurando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9756/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35525_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Squadrito Pietro, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., censurando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup.;

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale ricorso per cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUADRITO PIETRO nato a MESSINA il 03/03/1973 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA-dete-avv+se-a.He-13.a4i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; RG. n. 35525_24 Rilevato che con il ricorso nell'interesse di Squadrito Pietro, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., censurando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup.;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presid