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Ordinanza — n. 9752/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9752/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO FELICETTA nato a ROMA il 13/11/1975 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 35374_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, Moscato Felicetta ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nelle forme dell'art. 73, comma 5, TU Stup. (dolendosi, in particolare, del fatto che il diniego sarebbe fondato solo sul dato ponderale dello stupefacente sequestrato, ciò che contrasterebbe con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 51063/2018) nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva (rilevando, in particolare, che il fatto sarebbe particolarmente tenute e non denoterebbe una stabilità nell'attività di spaccio di stupefacenti, tenuto conto del fatto che la ricorrente è assuntrice di stupefacente); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 9752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 35374_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, Moscato Felicetta ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nelle forme dell'art. 73, comma 5, TU Stup. (dolendosi, in particolare, del fatto che il diniego sarebbe fondato solo sul dato ponderale dello stupefacente sequestrato, ciò che contrasterebbe con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 51063/2018) nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva (rilevando, in particolare, che il fatto sarebbe particolarmente tenute e non denoterebbe una stabilità nell'attività di spaccio di stupefacenti, tenuto conto del fatto che la ricorrente è assuntrice di stupefacente); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili:

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione qualificata LStup tossicodipendenza
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO FELICETTA nato a ROMA il 13/11/1975 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 35374_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, Moscato Felicetta ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nelle forme dell'art. 73, comma 5, TU Stup. (dolendosi, in particolare, del fatto che il diniego sarebbe fondato solo sul dato ponderale dello stupefacente sequestrato, ciò che contrasterebbe con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 51063/2018) nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva (rilevando, in particolare, che il fatto sarebbe particolarmente tenute e non denoterebbe una stabilità nell'attività di spaccio di stupefacenti, tenuto conto del fatto che la ricorrente è assuntrice di stupefacente); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili:

a) perché, il primo, oltre che essere articolato in fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 1 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di escludere l'ipotesi della lieve entità, non solo in ragione del consistente dato ponderale, da cui erano ricavabili ben 3440 dosi medie giornaliere, ma anche in ragione del rinvenimento di una cospicua somma di denaro pari a 1540 euro in banconote di piccolo taglio che, unito allo stato di disoccupazione, ragionevolmente hanno indotto la Corte d'appello a ritenere che il denaro fosse frutto di pregressa attività di spaccio al dettaglio svolta ripetutamente in ambiente domestico, ciò che rivelava la professionalità nel reato conducendo ad escludere l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73, TU Stup.; trattasi, oltre che di argomentazioni non manifestamente illogiche, anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte ribadito la necessità di una valutazione complessiva degli elementi indicati dal comma 5, cfr. ad esempio, Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562 - 01, valutazione nella specie svolta dai giudici territoriali in maniera congrua);

b) perché, il secondo, inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, prospetta inoltre enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (segnatamente, si v. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui i giudici di appello rendono puntualmente conto delle ragioni dell'applicazione della contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti penali della ricorrente, già condannata per reati in materia di stupefacenti, ciò che conferma la professionalità della stessa nell'attività di spaccio di stupefacente, giustificando il più severo trattamento sanzionatorio, motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v.

Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe e altro, Rv. 247838 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025 Il Consigrtere e