Italian Court dismisses appeal on drug sentencing as prior arguments were already properly evaluated by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's sentencing lacked motivation or logic. The appellant argued for reduced punishment regarding drug possession and contested the recidivism increase, but the court found these points were already thoroughly addressed in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: An appeal claiming lack of motivation or manifest illogicity is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance without raising new specific criticisms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASLAH ACHRAF nato il 15/03/1993 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 35275_24 rilevato che, con due motivi di ricorso, Maslah Achraf ha dedotto il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione (dolendosi, in particolare, del trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup. che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essere rimodulato in sede di appello per renderlo proporzionato alla modalità dell'azione delittuosa, censurando nello specifico sia il mancato riconoscimento dell'attenuante di aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, sia dell'applicazione della contestata recidiva); ritenuto che tale motivo di ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserita mancanza o manifesta illogicità motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali non poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., segnatamente evidenziando come difettasse nel caso in esame la circostanza che l'evento dannoso o pericoloso fosse di speciale tenuità, atteso che se è vero che il tribunale aveva evidenziato la modesta gravità del danno arrecato al bene giuridico tutelato al fine di giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è decisivo il fatto che tale modestia non raggiunge la soglia della speciale tenuità, deponendo in tale senso sia il quantitativo di hashish detenuto che la duplicità delle sostanze stupefacenti, una delle quali inserita nella Tabella I quale "droga pesante"; quanto, poi, alla contestata applicazione della recidiva, si v. quanto argomentato a pag. 5 della sentenza, in cui con motivazioni non manifestamente illogiche si evidenzia come non soltanto il numero dei precedenti penali, ben otto, ma anche la loro tipologia giustificavano, in relazione al reato per cui si procede, quel giudizio di maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità sociale che aveva convinto i giudici di merito ad applicare l'aumento per la recidiva, motivazione, questa, del tutto corretta in diritto che si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte; cfr., per tutte, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe' e altro, Rv. 247838 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025 Il Consig 'ere est