Italian Court dismisses appeal against theft conviction due to lack of statutory mitigation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Aloui Abdelkader inadmissible regarding his theft conviction. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the conduct lacked habitualness, but the Court of Appeal correctly identified his multiple prior offenses as an absolute bar to this defense. Consequently, the Court rejected the procedural defect claim and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The statutory ground for non-punishment based on lack of habitualness is excluded when the defendant has committed at least two other offenses, regardless of the current crime's severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI ABDELKADER nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 36062/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Aloui Abdelkader ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna per il reato di furto monoaggravato. Rilevato che primo ed unico motivo di ricorso, - con cui si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'alt 131 bis cod.pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 9), facendo riferimento al requisito ostativo — a prescindere dal giudizio sulla particolare tenuità — dell'abitualità della condotta, dal momento che si tratta di soggetto con plurimi precedenti specifici.
A questo proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali I ver della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli estensore Il Presi