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Ordinanza — n. 9746/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding public exposure aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Rosetta Cirelli inadmissible, upholding the second-instance court's confirmation of a conviction for aggravated theft. The court found the appellant's arguments regarding the absence of the 'exposure to public faith' aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code to be manifestly unfounded. Specifically, the appellate court correctly determined that the security measures in place, including generic surveillance and anti-theft plates, did not constitute the continuous and effective control required to exclude the aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1 n.7 cod. pen.; The aggravating circumstance of exposure to public faith in theft is excluded only when direct and continuous custody exists, preventing the thief from easily reaching the property, rather than through generic surveillance or acoustic detection devices.

Parole chiave

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aggravated theft exposure to public faith continuous custody security surveillance anti-theft plates appeal inadmissibility Cassazione Penale prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 625 comma 1 n.7 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6351 Ud.dep. 2021
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
(Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep.
Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010
265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv.
Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007
248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep.
Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019
Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016
Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI ROSETTA nato a TERMOLI il 04/10/1989 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 34913/24 -Ud 29 gennaio 2025 - Consigliere Borrelli Considerato che Rosetta Cirelli ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto aggravato dalla circostanza dell'esposizione alla pubblica fede. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'insussistenza dell'aggravante ex art 625 comma 1 n.7 cod.pen.- risulta manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato circa il rigetto del corrispondente motivo di appello.

Il giudice di secondo grado, infatti, allineandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha statuito che l'esclusione dell'aggravante del delitto di furto relativa all'esposizione alla pubblica fede presuppone che sulla cosa sia esercitata una custodia diretta e continuativa, non bastando una semplice vigilanza generica, come invece nel caso di specie. A tal proposito infatti, si è affermato il principio per cui l'esclusione dell'aggravante è sostenibile solo in presenza di una sorveglianza esercitata sulla cosa che generi un controllo continuativo, costante ed efficace ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5 ,n. 6351 Ud.dep. 2021, Rv. 280493); nella specie il controllo dell'addetto alla vigilanza — come diffusamente spiegato dalla Corte di merito — era stato causale ed aveva consentito di visualizzare solo una parte dell'azione delittuosa e non l'effettivo impossessamento del bene.

Quanto al sistema di videosorveglianza, la ricorrente trascura di considerare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157;

Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Canonica, Rv. 248168; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095) Neanche rileva — nei sensi auspicati dalla ricorrente — l'apposizione della placca antitaccheggio sui beni asportati, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (tra le altre, Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383;

Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2017, Monachino, Rv. 269923). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli