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Ordinanza — n. 9745/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and lack of mitigating circumstances application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9745/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing calculation lacked proper motivation. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances over recidivism, but the court affirmed that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the higher court refused to re-evaluate the penalty's congruity, ruling that the lower court's reasoning was not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment, including the weighing of aggravating and mitigating circumstances, constitutes a discretionary power of the trial judge that cannot be re-evaluated on appeal unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions recidivism mitigation appeal inadmissibility judicial arbitrariness immissioni foniche obbligo di alloggio imposta sui cani

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO MOLLY nato a MANTOVA il 27/08/1996 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Molly Bosco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva, è manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è comunque consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come nel caso de quo - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che deve inoltre sottolinearsi come il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, dunque, nella specie, deve ritenersi che l'onere argomentativo del giudice in relazione alla determinazione della pena irrogata all'odierna ricorrente sia stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendey

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d