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Ordinanza — n. 9744/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court's reasoning was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9744/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Boullbaba Chikiwi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to exclude recidivism, but the court found this claim baseless. The appellate court correctly applied Article 133 of the Penal Code by assessing the appellant's persistent criminal inclination rather than just the gravity of past crimes.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The lower court's assessment of recidivism is valid when it evaluates the defendant's enduring criminal inclination based on specific precedents and lifestyle choices, rather than relying solely on the severity of past offenses.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Penal Code criminal inclination appeal inadmissibility social danger evaluation violenza o minaccia contro le autorità agente di polizia reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOULLBABA CHIKIWI nato il 25/07/1982 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Boullbaba Chikiwi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato, poiché - come emerge dalle pagg. 1 e 2 della impugnata sentenza (là dove si è sottolineata, sulla base dei numerosi precedenti specifici nonché delle condanne successive al fatto per cui si procede, la maggiore pericolosità sociale dell'odierno ricorrente e l'elezione da parte di quest'ultimo di comportamenti criminosi, costituenti delitti con scopo di lucro, quale "stile di vita") - la Corte territoriale, fornendo a sostegno della corretta applicazione della suddetta circostanza aggravante una motivazione esente da vizi di logicità, ha fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice sulla sussistenza dei presupposti non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende7

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,