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Ordinanza — n. 9743/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise excessive sentence ground in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the first-instance and appellate courts imposed an excessive sentence for robbery, but this specific ground was not raised in the appeal. The court ruled that under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, such a complaint must be explicitly stated in the appeal or the current petition, which the appellant failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the appellant fails to specifically raise a ground of excessive sentencing in the appeal petition, as required by law.

Parole chiave

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excessive sentence inadmissible appeal Code of Criminal Procedure robbery conviction procedural requirement allontanamento malgrado rischio di persecuzione reati violenti minaccia attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOSTAL ZDENEK nato il 15/12/1993 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Zdenek Dostal; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata, per la commissione del delitto di rapina, nei confronti dell'odierno ricorrente, dal giudice di prime cure e riconfermata poi dalla Corte territoriale, non è consentito in questa sede, perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (nell'atto di appello era stata chiesta la concessione della sospensione condizionale della pena ma non un riduzione della sanzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1