Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and minimum sentence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was too generic and lacked the specific factual and legal elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing under Article 133 of the Penal Code, but the lower court had already provided adequate reasoning, and the imposed penalty was at the statutory minimum, rendering detailed justification unnecessary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and lack specific factual and legal elements, and no detailed sentencing motivation is required when the penalty imposed is at the statutory minimum.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADKI SALEM nato il 28/02/1981 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Salem Sadki; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui solo genericamente si censura la violazione dell'art. 133 cod. pen. e presunti vizi motivazionali in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in questa sede, oltre che manifestamente infondato, poiché - a fronte di un'adeguata motivazione fornita dalla Corte territoriale sul punto (vedi pag. 3 dell'impugnata sentenza), disattendendo la relativa doglianza già in appello prospettata in termini non del tutto specifici - esso risulta privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581 cod. proc. pen., e dunque connotato da indeterminatezza, non essendo sorretto da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, inoltre, poiché la pena irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente risulta già stabilita nel minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. ascrittogli, deve ribadirsi come in tal caso non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez.
U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci