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Ordinanza — n. 9741/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against extortion conviction due to insufficient evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Palaia's appeal against the second instance court's extortion conviction inadmissible. The appellant argued the evidence was insufficient and the reasoning flawed, but the court found the appellate judgment logically sound and factually grounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation lacks power to independently evaluate evidence sources; an appeal based on the 'beyond reasonable doubt' standard is inadmissible unless it reveals a manifest and decisive illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility beyond reasonable doubt standard manifest illogicality requirement evidence evaluation autonomy extortion conviction appeal judicial fact-finding power procedural defects review strutture agrarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso
Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio
Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAIA VINCENZO nato a CATANZARO il 14/09/1989 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenza Palaia; considerato che con l'unico motivo di ricorso, pur avendo formalmente contestato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione ascritto all'odierno ricorrente, invero, la difesa ha censurato, tra l'altro in termini alquanto vaghi e contestando solo genericamente presunti difetti motivazionali, la decisione perché fondata su un materiale probatorio asseritamente insufficiente e incerto, del quale sarebbe stata fatta una erronea valutazione; che, a tal proposito, occorre segnalare, in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte, che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» , della cui violazione ci si lamenta nel ricorso, rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01;

Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01); che, dunque, nel caso di specie, a fronte dì una motivazione congrua ed esente da vizi di logicità (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), con cui i giudici di appello - ritenendo del tutto superabili gli assunti difensivi circa il mancato riscontro, a distanza di anni, della presenza di impronte papillari sugli oggetti di accertamento - hanno adeguatamente esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del loro convincimento, indicando puntualmente gli elementi probatori (denuncia della persona offesa, fotogrammi ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza, riconoscimento del ricorrente da parte degli inquirenti, ai quali lo stesso era già noto) in virtù dei quali è da ritenersi pienamente integrato da parte dell'odierno ricorrente il concorso nel reato ascrittogli, giova ribadire come l'apprezzamento dei dati probatori e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti idonei a sorreggere la motivazione, involgono un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend