Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9737/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of factual evaluation and lack of legal qualification grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint improperly targeted the lower court's factual assessment rather than a specific legal qualification. The appellant argued for a reclassification of the crime from receipt to negligent purchase, but the court found the appeal violated preclusion rules by attempting to re-evaluate evidence and logical reasoning reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. pen.; Art. 707 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or logical reasoning of the lower court, and an appeal must be strictly limited to challenging specific legal qualifications rather than the overall assessment of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of cassation review factual evaluation by lower court legal qualification of crime inadmissibility of appeal receipt versus negligent purchase abuso di impianti di telecomunicazioni conduttore principale apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. pen.
pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a contestare vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 707 cod. pen.
art. 707 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMATO TONINO nato a CASSANO ALLO IONIO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; I CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Tonino Stamato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente e in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 707 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a contestare vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. pen., invero, è teso a censurare la decisione in quanto fondata su una valutazione erronea del materiale probatorio, prospettando, così, una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (con specifico riguardo alle dichiarazioni testimoniali), dovendosi invece ribadire la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, essendo essa riservata al giudice di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che deve sottolinearsi come, nel caso di specie, contrariamente a quanto contestato nel ricorso, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della impugnata sentenza), ha chiarito con congrue e non illogiche ragioni il suo convincimento circa l'impossibilità di procedere ad una derubricazione della vicenda de qua nella fattispecie dell'incauto acquisto, ritenendo non condivisibili gli assunti difensivi e pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione a fronte dei plurimi elementi probatori puntualmente indicati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co