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Ordinanza — n. 9736/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet formal requirements under Art. 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Damiano Vincenzo Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly assess the intentional element in fraud and possession charges, claiming an erroneous evaluation of evidence. The court rejected this, ruling that the complaint did not meet the formal criteria for inadmissibility under Articles 591 and 606 of the Code of Criminal Procedure because it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing a new factual comparison.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without presenting a new factual comparison or a distinct legal argument, as the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiteration of arguments factual comparison requirement code criminal procedure supreme court review limits inquinamento locale terreno comunale difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA DAMIANO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1982 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Damiano Vincenzo Bevilacqua; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del coefficiente doloso del concorso nei reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori ascritti all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dinanzi a questa Corte, poiché, oltre a non presentare i connotati, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum i il ricorrente, pur lamentando formalmente un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., invero, ha lamentato una decisione erronea, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, tendendo così ad ottenere in questa sede una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di apprezzamento delle risultanze processuali diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che, invero, emerge chiaramente come, a fronte di una motivazione esente da vizi, con cui i giudici d appello, con congrui e non illogici argomenti giuridici, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui, come correttamente statuito già dal primo giudice, debbano ritenersi pienamente integrati i reati attribuiti all'odierno ricorrente, anche per quanto attiene al presupposto soggettivo doloso (si vedano le pagg. 9 e 10 della impugnata sentenza), la suddetta doglianza non contesta in realtà, con la dovuta pertinenza censoria, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, essendo piuttosto volta a prospettare una diversa lettura dei dati processuali, un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, e dunque, una differente ricostruzione dei fatti, stante invece la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.