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Ordinanza — n. 9734/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual review by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Renzo Ferretti inadmissible and ordered him to pay court costs. Ferretti argued that the lower court erred in finding criminal liability without examining the phone subscriber, and that the denial of suspended sentence was unmotivated. The court rejected these claims, stating that the first ground was a mere repetition of arguments already dismissed on appeal and that the second ground was unfounded given the defendant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; general complaints or requests for re-evaluation of factual findings and evidence selection are inadmissible as they pertain to the exclusive domain of the trial court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific argumentation requirement factual findings review suspended sentence denial prior criminal record risarcimento per atto illecito truffa in materia di credito aste elettroniche

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello
Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico
Sez. 6 n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI RENZO nato a GENOVA il 31/08/1972 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Renzo Ferretti; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta il fatto che i giudici di merito abbiano affermato la responsabilità ex art. 640 cod. pen. dell'odierno ricorrente senza aver proceduto all'assunzione di una prova decisiva, quale l'esame dell'intestataria dell'utenza telefonica utilizzata nel corso delle trattative intervenute con la persona offesa - non è formulato in termini consentiti dinanzi a questa Corte per un duplice ordine di ragioni; che, in primis, la suddetta doglianza risulta fondata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag.2 della impugnata sentenza), con congrui e logici argomenti giuridici, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, n.m.), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente del delitto lui attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in secundis, deve osservarsi come la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra le varie fonti di prova, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non possono formare oggetto di ricorso per Cassazione, perché involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per avere i giudici di merito negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato dal momento che il giudizio si è basato sull'esistenza di due precedenti penali (per truffa e violenza privata) che risultano dalla lettura del certificato del casellario giudiziale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; h,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.